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Decreto legislativo 494/1996

Art. 8 — Misure generali di tutela

ELI /it/decreto-legislativo/1996/08/14/494/art/8parte di Decreto legislativo 494/1996
Art. 8. Misure generali di tutela 1. I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita'; b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere. Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994 si veda in nota all'art. 3.

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