Decreto legislativo 494/1996
Art. 22 — Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
Art. 22. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro 1. I datori di lavoro sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 12, comma 3; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4, e 14, commi 1 e 2.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 494/1996 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.