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Decreto legislativo 494/1996

Art. 2 — Definizioni

ELI /it/decreto-legislativo/1996/08/14/494/art/2parte di Decreto legislativo 494/1996
Art. 2. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco e' riportato all'allegato I; b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.

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