Decreto legislativo 415/1996
Art. 6 — Autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento
Art. 6. Autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento 1. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio di servizi di investimento da parte delle SIM quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni ; b) la denominazione sociale comprenda le parole "societa' di intermediazione mobiliare"; c) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situ- ate nel territorio della Repubblica; d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' indicati nell'articolo 7; g) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' e di idoneita' stabiliti dagli articoli 8 e 10, comma 2; h) la struttura del gruppo di cui e' parte la SIM non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa. 2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. 3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati. 4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica del requisito previsto dal comma 1, lettera h). 5. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 6. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle banche italiane nonche' l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo 2, comma 4, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario. Nota all'articolo 6: - Per il testo dell'articolo 107 del T.U. bancario si veda la nota all'articolo 64.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoIl D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (in S.O. n. 52/L relativo alla G.U. 26/03/19ha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 6 e (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) la mo…
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