Decreto legislativo 415/1996
Art. 55 — Scambi organizzati di strumenti finanziari
Art. 55. Scambi organizzati di strumenti finanziari 1. La CONSOB puo' richiedere agli organizzatori e agli operatori notizie e documenti su scambi organizzati di strumenti finanziari che avvengono al di fuori dei mercati regolamentati. 2. La CONSOB puo' vietare gli scambi organizzati di strumenti finanziari quando possa derivarne un grave pregiudizio alla tutela degli investitori. 3. Il provvedimento di divieto e' adottato dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia quando riguardi scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. 4. Il provvedimento di divieto e' adottato dal Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia, quando riguardi scambi all'ingrosso di titoli di Stato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 55.
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