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Decreto legislativo 415/1996

Art. 38 — Gestione infedele

ELI /it/decreto-legislativo/1996/07/23/415/art/38parte di Decreto legislativo 415/1996
Art. 38. Gestione infedele 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nella gestione di portafogli di investimento, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno a un investitore, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a duecento milioni.

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