Decreto legislativo 415/1996
Art. 38 — Gestione infedele
Art. 38. Gestione infedele 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nella gestione di portafogli di investimento, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno a un investitore, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a duecento milioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 38.
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