Decreto legislativo 415/1996
Art. 21 — Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati
Art. 21. Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati 1. Le SIM e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 51. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani. 2. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani debba essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualita', conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste. 3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 21 e (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) la modifica dell'art. 21, commi 2 e 3.
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