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Decreto legislativo 415/1996

Art. 19 — Separazione patrimoniale

ELI /it/decreto-legislativo/1996/07/23/415/art/19parte di Decreto legislativo 415/1996
Art. 19. Separazione patrimoniale 1. Nella prestazione dei servizi previsti dal presente decreto, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla impresa d'investimento, nonche' gli strumenti finanziari dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario e nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprieta' di questi ultimi. 2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti dell'intermediario o del depositario. 3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa d'investimento e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento non puo' inoltre utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, il denaro dei clienti, da essa detenuto a qualsiasi titolo.

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