Decreto legislativo 198/1996
Art. 30 — 1
Art. 30. 1. All'art. 19 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 2 e' sostituito dal seguente ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma 2- bis: " 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e' consentita la prosecuzione dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia e' stata riprodotta illegalmente. 2-bis. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni.". Note all'art. 30: - Il testo dell'art. 19, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 70, e' il seguente: "2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e' consentita la prosecuzione dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo compenso. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di pagamento del compenso, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127". - Il testo dell'art. 50, commi 2 e 3, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e' il seguente: "Gli effetti della licenza decorrono dalla notifica al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il compenso. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea, oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore la determinazione e' fatta dal giudice. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti per la determinazione di quello originario qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso gia' fissato".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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