Decreto legislativo 198/1996
Art. 18 — 1
Art. 18. 1. All'art. 54-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "La licenza obbligatoria puo' essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.". Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 54-bis del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'art. 2 del D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, e' il seguente: "Art. 54-bis. - La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione e' dovuta a cause indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato. La licenza obbligatoria puo' essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purche' il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine a una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima. La licenza obbligatoria non puo' essere accordata al contraffattore della invenzione. La licenza obbligatoria e' concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, puo' essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, della azione giudiziaria circa la validita' del brevetto o dei diritti che ne derivano".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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