Decreto legislativo 198/1996
Art. 16 — 1
Art. 16. 1. L'art. 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 53. - 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea e/o da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.". Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 53 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, cosi' come sostituito dall'art. 52 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e' il seguente: "Art. 53. - 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Comunita' europea non costituisce attuazione dell'invenzione".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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