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Decreto legislativo 198/1996

Art. 12 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1996/03/19/198/art/12parte di Decreto legislativo 198/1996
Art. 12. 1. Dopo l'art. 1 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.". Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 1 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, cosi' sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, il seguente: "Art. 1. - I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizini previsti da questo decreto. Tale facolta' esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato. La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, b) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi' preparati".

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