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Decreto legislativo 504/1995

Art. 42 — Art. 38-bis T.U. spiriti 1924

ELI /it/decreto-legislativo/1995/10/26/504/art/42parte di Decreto legislativo 504/1995
Art. 42. (Art. 38-bis T.U. spiriti 1924) Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, e' punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

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