Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 504/1995Art. 39
Decreto legislativo 504/1995

Art. 39 — Art. 24 D.L. n. 331/1993

ELI /it/decreto-legislativo/1995/10/26/504/art/39parte di Decreto legislativo 504/1995
Art. 39. (Art. 24 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione e modalita' di accertamento 1. I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. 2. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38, e' considerata "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonche' qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione. 3. I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza, anche sulla base di esperimenti di lavorazione.

Modificato / richiamato da

Modifica · 2

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 504/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 38 Art. 40 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.