Decreto legislativo 504/1995
Art. 30 — Art
Art. 30. Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 - Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67). Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa 1. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. 2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1: a) ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non piu' di un litro di prodotto, muniti del contrassegno di Stato; b) l'alcole non denaturato in quantita' non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantita' non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi; c) gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in quantita' non superiore a 5 litri; d) l'alcole denaturato con il denaturante generale in quantita' non superiore a 50 litri; e) le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato, condizionate, secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria, in quantita' non superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi alcolici, condizionati e scortati dal documento di accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato con le indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12; f) la birra, il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a distillerie; g) i vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita' non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11 per cento in volume; h) i prodotti alcolici acquistati da privati in un altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2; i) i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti. Note all'art. 30: - Il documento di accompagnamento di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 ottobre 1978, recante "Norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633", e' quello individuato dall'art. 1, del citato D.P.R. n. 627/78 che di seguito si riporta: "Art. 1. - I beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto. Il documento deve essere datato e numerato progressivamente e deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni: a) dati di identificazione del mittente, ai sensi dell'art. 21, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e numero di codice fiscale dello stesso; b) natura, qualita' e quantita' specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati: con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantita' dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalita' di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi; c) dati di identificazione del destinatario e luogo di destinazione; d) dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonche' specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro espresse in cifre facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese e all'ora se costituiti da unita'; e) aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei relativi colli. Il documento deve essere emesso in tre esemplari, firmati per ricevuta del vettore o da un suo incaricato all'atto del ritiro dei beni. Uno degli esemplari e' conservato dal mittente, gli altri due sono ritirati dal vettore che, previa sottoscrizione del destinatario, ne conserva uno e consegna l'altro al destinatario medesimo contemporaneamente ai beni trasportati. La sottoscrizione del vettore spiega effetto come attestazione delle indicazioni previste alla lettera e) del precedente comma. Se il trasporto e' eseguito, a norma dell'art. 1700 del cod. civ., da piu' vettori, ciascuno di essi o un suo incaricato deve apporre sugli esemplari del documento che accompagna i beni, all'atto del ritiro, la firma per ricevuta e la data del ritiro. La disposizione non si applica se il trasporto e' effettuato da un solo vettore, che si avvalga eventualmente di altre imprese per eseguire, in tutto o in parte, il trasporto. Ogni variazione relativa al luogo di destinazione, avvenuta durante il trasporto, deve essere immediatamente annotata, a cura di chi lo esegue, sugli esemplari del documento che accompagna i beni e, a cura del mittente, su quello in suo possesso, se il trasporto e' effettuato per suo conto. La variazione del destinatario deve risultare da atto scritto o da comunicazione telegrafica e deve essere annotata sugli esemplari del documento di cui all'art. 1 in possesso del vettore: se la variazione e' ordinata dal mittente, deve essere immediatamente annotata sull'esemplare del documento di cui all'art. 1 in suo possesso: se e' ordinata dal destinatario, questi deve conservare copia dell'ordine ai sensi dell'art. 5, terzo comma. Nell'ipotesi prevista nel presente comma, se il documento di cui all'art. 1 e' costituito dalla fattura questa assume soltanto valore di bolla di accompagnamento. Quando il trasporto riguarda beni non ceduti, la bolla di accompagnamento deve specificarne la causale. Se, per qualsiasi motivo, i beni non sono consegnati al destinatario, colui che effettua la restituzione al mittente deve annotare sugli esemplari del documento la causale del nuovo trasporto, prima dell'inizio del medesimo. Nel caso di trasporto in conto proprio, la firma per ricevuta prevista dal terzo comma e' apposta dal conducente del veicolo, prima dell'inizio del trasporto. Nel caso di beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, da cave e miniere, nonche' di materiali inerti o di materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell'attivita' imprenditoriale, il documento di accompagnamento potra' riportare una indicazione approssimativa della quantita' trasportata. E' ammessa l'adozione di distinte serie di numerazione dei documenti, in relazione alle modalita' dell'organizzazione d'impresa. Per i beni ceduti dai soggetti esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione, ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero dai medesimi conferiti ad enti, cooperative ed altri organismi associativi, non si applicano le disposizioni del presente decreto, se il trasporto e' eseguito dai soggetti medesimi o da altri per loro conto. Tuttavia, i cessionari, gli enti, le cooperative e gli altri organismi associati sono tenuti all'osservanza delle predette disposizioni, se il trasporto e' eseguito da loro o da altri per loro conto. Ai fini del presente decreto, per mittente si intende colui che ha il possesso dei beni prima dell'inizio del trasporto". - Per il riferimento all'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, vedasi nota all'art. 4.
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- D.L. 146/10 — Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenzautoritativoconvertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 5, comma 15-septies, alinea e lettera c)) la modifica dell'art. 30, commi 1 e 2, le…
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