Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 504/1995Art. 19
Decreto legislativo 504/1995

Art. 19 — Artt. 28 e 29 R.D.L. n. 334/1939 Art. 27, comma 3, lett. a

ELI /it/decreto-legislativo/1995/10/26/504/art/19parte di Decreto legislativo 504/1995
Art. 19. (Artt. 28 e 29 R.D.L. n. 334/1939 Art. 27, comma 3, lett. a), del D.L.vo n. 105/1990) Accertamento delle violazioni 1. L'accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria. La direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette e' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate. 2. I processi verbali di accertamento dei reati sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale all'autorita' chiamata a giudicare ed in copia al competente ufficio tecnico di finanza, il quale, a sua volta, liquidate l'imposta e le penalita', curera' l'invio di altre copie alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette ed al ricevitore doganale. 3. I verbali di constatazione attinenti alle accise, non relativi ad accertamento di reati, compilati dalla Guardia di finanza nei depositi fiscali sono trasmessi, in copia, all'ufficio tecnico di finanza od alla dogana competenti. Nota all'art. 19: - Si riporta l'epigrafe della legge 7 gennaio 1929, n. 4; "Norme per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie".

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 504/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 18 Art. 20 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.