Decreto legislativo 198/1995
Art. 52 — Personale della Banda dell'Arma
Art. 52. Personale della Banda dell'Arma 1. Gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il grado di maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante e maresciallo maggiore carica speciale sono inquadrati nel grado di maresciallo aiutante secondo l'ordine di ruolo, prescindendo dallo strumento suonato, e dal periodo complessivo prestato nella parte o qualifica corrispondente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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