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Decreto legislativo 198/1995

Art. 45 — Abrogazione e convalida di norme

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/45parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 45. Abrogazione e convalida di norme 1. Sono abrogati: a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, e successive modificazioni; b) la legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni; c) l'art. 13 della legge 1 febbraio 1989, n. 53; d) l'art. 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414; e) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519; f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto. 2. Gli articoli 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 43 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano all'Arma dei carabinieri. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto. Note all'art. 45: - Il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, recante: "Reclutamento dei carabinieri reali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1946, n. 28; - La legge 28 marzo 1968, n. 397, recante: "Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97; - L'art. 13 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, cosi' recita: "Art. 13. - 1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e' conferita la qualifica di scelto. 2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti che abbiano compiuto dieci anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato a ruolo aperto. 3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, che abbiano cinque anni di anzianita' di grado o quindici anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato scelto. 4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorita' da essi delegata previo giudizio di idoneita' all'avanzamento espresso dall'autorita' competente, sentito il parere della commissione di cui al precedente articolo 4. 5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con almeno un anno di anzianita' nel grado e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata prevista, di norma, in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali. 6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari. 7. I carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli appuntati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneita' delle autorita' competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge. 8. La data in cui e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312". - L'art. 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1965, n. 2, e' il seguente: "Art. 25. - La nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri oltre che nel modo indicato al precedente art. 21, puo' altresi' essere conseguita, a domanda, dai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, all'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma precedente non frequentano il corso di cui all'art. 21 e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' di 56 anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il limite di eta' e' di 59 anni. Lo stesso limite e' elevato fino ad anni 61 per i marescialli maggiori trasferiti nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio. Le nomine hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento". - L'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 229 del 6 ottobre 1938, e' il seguente: "Art. 15. - Ai sottufficiali in congedo, comunque trattenuti o richiamati in servizio, ai riassunti in servizio con vincolo temporaneo rinnovabile, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sull'avanzamento dei sottufficiali di carriera. Tale estensione, pero', non modifica la loro posizione di stato di sottufficiali in congedo. In tempo di guerra ai sottufficiali suddetti puo' essere eccezionalmente concesso il passaggio in carriera continuativa per meriti di guerra secondo le modalita' da stabilirsi con regolamento, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, e con l'obbligo di procedere al riassorbimento dell'eventuale eccedenza di organico derivante dal detto passaggio al formarsi delle prime corrispondenti vacanze". - Per la legge n. 212/1983 vedi nota all'art. 32, comma 1.

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