Decreto legislativo 198/1995
Art. 43 — Nomine nel complemento
Art. 43. Nomine nel complemento 1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, purche' abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. 2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento. 3. La nomina a vice brigadieri di complemento ed a marescialli di complemento sara' conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e brigadieri capo, purche' abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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