Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 198/1995Art. 41
Decreto legislativo 198/1995

Art. 41 — Promozione per benemerenze d'istituto

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/41parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 41. Promozione per benemerenze d'istituto 1. L'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto puo' aver luogo nei riguardi degli ispettori o sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbiano partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita', dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali e militari. 2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e' formulata dal comandante di corpo dal quale gli interessati gerarchicamente dipendono ed e' corredata dei pareri delle altre autorita' gerarchiche. 3. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a piu' fatti avvenuti in tempi diversi. 4. Le promozioni sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimita' di voti. 5. Per la formulazione delle proposte di avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto e per le conseguenti promozioni si prescinde dai requisiti relativi all'anzianita' di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione. 6. Le norme previste nel presente articolo e nell'art. 40 si applicano anche al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri. 7. Le norme per la promozione per benemerenze d'istituto e per l'avanzamento per meriti eccezionali si applicano anche ove determinino il passaggio nel ruolo superiore.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 198/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 40 Art. 42 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.