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Decreto legislativo 198/1995

Art. 38 — Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/38parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 38. Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami" 1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 2. Nell'avanzamento "a scelta" le promozioni da conferire sono cosi' determinate: a) il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto; b) i restanti ispettori e sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente punto a); 2) la seconda meta', previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" sopra citate, prendendo posto nel ruolo dopo gli ispettori e sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 3. Gli ispettori ed i sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 2. 4. L'avanzamento "a scelta per esami" dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nota all'art. 38: - Si trascrive l'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. "Art. 35. - Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; c) doti culturali e di corsi, esami ed esperimenti. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale della Guardia di finanza. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore".

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