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Decreto legislativo 198/1995

Art. 29 — Reclutamento degli ispettori

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/29parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 29. Reclutamento degli ispettori 1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di culturale generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti ed a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2. 2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso. 4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al Reggimento Corazzieri. 5. Si osservano le disposizioni dell'art. 26, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 6. Agli ammessi al corso per la nomina a marescialli si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.

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