Decreto legislativo 198/1995
Art. 14 — Reclutamento degli ispettori
Art. 14. Reclutamento degli ispettori 1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II per il Reggimento Corazzieri, sono tratti: a) per il 70% dei posti disponibili nell'organico, mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici; b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico, mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali e' riservata un terzo di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei; 2. Il numero dei posti disponibili per i corsi di cui al comma 1 e' determinato in relazione ai posti vacanti nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso. 3. I posti riservati ai corsi di cui alla lettera b) del comma 1 eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti per il corso di cui alla lettera a) dello stesso comma. 4. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impiegati non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti dal presente decreto. 5. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale. 6. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme previste dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78. Nota all'art. 14: - Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, recante "Riordinamento della Banda Musicale dell'Arma dei carabinieri", emanato secondo la previsione di cui agli articoli 11-ter della legge 20 novembre 1987, n. 472 e 12-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1991, n. 62, supplemento ordinario.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 14, comma 1, lettera b); (con l'art. 9, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 14, comma 3; (con l'art. 9, comma 1, lettera c…
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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