Decreto legislativo 198/1995
Art. 11 — Immissione nel ruolo dei sovrintendenti
Art. 11. Immissione nel ruolo dei sovrintendenti 1. I sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono tratti, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi: a) nel limite del 70% dei posti disponibili, dagli appuntati scelti; b) nel limite del 30% dei posti disponibili, dagli appuntati, dai carabinieri scelti, nonche' dai carabinieri in servizio permanente. 2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) sia idoneo al servizio militare incondizionato; b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente; c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; d) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa. 3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso formalizzate con decreto ministeriale, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 4. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo, sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale. 5. I posti disponibili di cui al comma 1, rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, idonei ma risultati esuberanti, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti. 6. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso. I vincitori del concorso che a quest'ultima data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono, a riacquistata idoneita' fisica, partecipare, a domanda, al primo corso utile. 7. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso nonche' la composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dall'Autorita' da esso delegata. 8. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vicebrigadiere, con decreto ministeriale, nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso. 9. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al normale servizio d'istituto. 10. E' dimesso dal corso e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito senza detrazione di anzianita', il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non superi gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso; d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi; e) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 13. 11. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente. 12. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'Istituto di Istruzione. 13. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti nome sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel Regolamento per l'istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, da approvare con decreto ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 11.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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