Decreto legislativo 196/1995
Art. 29 — R i s e r v a
Art. 29. R i s e r v a 1. La categoria della riserva comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. 2. I volontari di truppa cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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