Decreto legislativo 196/1995
Art. 27 — Cessazione dal servizio permanente
Art. 27. Cessazione dal servizio permanente 1. Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) domanda; d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio; e) nomina all'impiego civile; f) perdita del grado; g) scarso rendimento. 2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto ministeriale. 3. I volontari di truppa in servizio permanente cessano dal servizio permanente per eta' al compimento del cinquantaseiesimo anno e sono collocati nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a secondo dell'idoneita'. Essi permangono nella categoria dell'ausiliaria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica. 4. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di eta', possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva. 5. Nella categoria dell'ausiliaria sono inoltre collocati i volontari di truppa in servizio permanente che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 196/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.