Decreto legislativo 196/1995
Art. 24 — Posizioni di stato giuridico
Art. 24. Posizioni di stato giuridico 1. Il volontario di truppa in servizio permanente puo' trovarsi in una delle seguenti posizioni: servizio effettivo; aspettativa; sospensione dal servizio. 2. Il volontario in servizio permanente non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio. Non puo', comunque, attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. In caso di violazione trova applicazione l'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37. 3. Con decreto ministeriale, su indicazione degli Stati Maggiori di Forza armata, sono individuate le specializzazioni, gli incarichi, le specialita' e le categorie alle quali devono essere assegnati i militari di truppa in servizio volontario. Nota all'art. 24: - Il testo dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37 (Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attivita' e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo) e' il seguente: "Art. 1. - L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei carabineri in servizio continuativo che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'art. 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'art. 12, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro per la difesa a cessare dalla situazione di incompatibilita'. La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per decadenza. Il relativo provvedimento e' adottato previo parere delle commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. L'ufficiale e il sottufficiale che contino almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite: a) l'ufficiale e' collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell'eta', e consegue l'indennita' per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione; b) il sottufficiale e' collocato nel complemento e ha diritto all'indennita' per una volta tanto nella misura sopra indicata. Il militare di truppa e' collocato incongedo e ha diritto alla pensione o all'indennita' per una volta tanto alle condizioni e nella misura di cui al precedente comma".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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