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Decreto legislativo 196/1995

Art. 19 — Avanzamento a scelta

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/19parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 19. Avanzamento a scelta 1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 2. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 20, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono cosi determinate: a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto; b) il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima meta' viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e "B/3", prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a); 2) la seconda meta' viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e "B/3", prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 3. Ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede. 4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed e' promosso secondo le modalita' indicate nei precedenti commi. 5. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma 2 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacita' professionali posseduti. Nota all'art. 19: - Il testo dell'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 6) e' il seguente: "Art. 35. - Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevole superiore alla meta' dei votanti. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute: c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore".

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