Decreto legislativo 196/1995
Art. 14 — Avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente
Art. 14. Avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente 1. Per le procedure d'avanzamento del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa vigente non in contrasto con il presente decreto legislativo. 2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) per concorso per titoli di servizio ed esami; d) per meriti eccezionali. 3. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle "B/1", "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto. 4. Le modalita' ed i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto alla lettera c) del comma 2 saranno disciplinati con apposito decreto ministeriale da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.lgs 82/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 14.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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