Decreto legislativo 175/1995
Art. 98 — Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e capitalizzazione
Art. 98. Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e capitalizzazione 1. Le imprese di cui al presente titolo che esercitano nello Stato di origine esclusivamente le attivita' rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I che intendono esercitare anche le attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita possono essere a cio' autorizzate in conformita' alle disposizioni contenute in detto decreto, a condizione che dispongano di analoga autorizzazione nel loro Stato di origine.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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