Decreto legislativo 175/1995
Art. 9 — Autorizzazione
Art. 9. Autorizzazione 1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, nonche' per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l'obbligo dell'impresa di conformarsi alle disposizioni del capo V del presente titolo. 3. L'autorizzazione e' soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. 4. L'impresa non puo' iniziare l'attivita' assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nota all'art. 9: - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, reca disciplina delle tasse concessioni governative. Il numero 80 della tariffa, come modificata con D.M. 20 agosto 1992 prevede: ===================================================================== Ammontare "Articolo Idicazione degli atti delle tasse N O T E soggetti a tassa in lire 80 1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terreste di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 aprile 1993); per ogni mese di utenza: a) utenze residenziali 10.000 b) utenze affari 25.000 1. La tassa e' dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 2. Le modalita' e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonche' a non vedenti. L'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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