Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 175/1995Art. 69
Decreto legislativo 175/1995

Art. 69 — Effetti della decadenza e della revoca dell'autorizzazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/69parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 69. Effetti della decadenza e della revoca dell'autorizzazione 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la liquidazione coatta dell'impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera d) o sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi del presente decreto. La liquidazione coatta puo' essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale e' disposta la revoca. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati all'art. 66, comma 1, lettere a), c), d) ed e). Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero la pone in liquidazione coatta. 3. Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni dei rami esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, limitare la propria attivita' in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti. 4. Le clausole di tacito rinnovo, contenute nei contratti in corso, perdono efficacia con il provvedimento di revoca. I contraenti possono recedere dai predetti contratti mediante comunicazione fatta per iscritto all'impresa, con effetto dalla prima scadenza del premio annuale, quando la durata dell'assicurazione sia superiore all'anno. 5. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni dei commi 3 e 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 175/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 68 Art. 70 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.