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Decreto legislativo 175/1995

Art. 64 — Vincolo delle attivita' patrimoniali

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/64parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 64. Vincolo delle attivita' patrimoniali 1. L'ISVAP, nel caso previsto dall'art. 62, comma 2, ordina alle competenti autorita', con proprio provvedimento, l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, sui beni immobili dell'impresa localizzati nel territorio della Repubblica che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 31. Ordina altresi', nello stesso modo, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonche' il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attivita' iscritte nel registro stesso. 2. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonche' per il vincolo dei depositi in numerario delle annualita' dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. 3. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma 2, ovunque localizzati, l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che da' disposizioni sulla relativa utilizzazione. 4. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del comma 1 sui beni localizzati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa. 5. L'ISVAP da' comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni; puo' inoltre richiedere alle stesse autorita': a) l'adozione di provvedimento analogo a quello previsto al comma 1, primo periodo, per i beni immobili localizzati nei rispettivi territori; b) il vincolo dei titoli e dei depositi in numerario localizzati nei rispettivi territori, ai fini del loro trasferimento nel territorio della Repubblica. 6. Il provvedimento di cui al comma 1 puo' essere adottato dall'ISVAP anche nel caso previsto dall'art. 61, comma 3, in relazione alla gravita' delle irregolarita' contestate all'impresa. Nota all'art. 64: - Per il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, vedi nota precedente. L'art. 27 cosi' dispone: "Art. 27. - I titoli di cui all'articolo precedente debbono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di emissione, salvo quanto e' disposto nel terzo comma del presente articolo. La polizza o la ricevuta di deposito deve contenere dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati le cui polizze di assicurazione fanno parte del portafoglio italiano. Nessun mutamento nei titoli depositati puo' essere effettuato se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale. Le imprese, sono esonerate dall'obbligo del deposito di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di titoli nominativi sui quali, dall'ente che ha emesso i titoli medesimi, sia apposta dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurti. Le annualita' di cui al n. 3 dell'articolo precedente, sono vincolate mediante dichiarazione autentica delle imprese notificata ai Ministeri nei cui bilanci sono inscritte le somme corrispondenti. Ricevuta tale notificazione, i Ministeri disporranno che l'importo delle quote di capitale comprese in dette annualita' sia versato alla Cassa depositi e prestiti, la quale provvedera' al reimpiego nei titoli di cui ai nn. 1 e 2 del precedente art. 26 su indicazione dell'impresa interessata o, in mancanza di tale dichiarazione, di ufficio. Le annualita' potranno essere invece liberamente pagate alle imprese quando queste provino, con dichiarazione del Ministero dell'economia nazionale, che le attivita' vincolate sono sufficienti a coprire le riserve matematiche. Il Ministero dell'economia nazionale, previa verificazione della libera proprieta' del fondo o del credito, promuove con proprio decreto la iscrizione di ipoteca sui beni immobili, e, per mutui ipotecari, la annotazione di vincolo, ai termini dell'art. 1994 del codice civile in margine all'iscrizione dell'ipoteca stabilita a garanzia dei mutui stessi. I depositi in numerario ai termini del numero 7 del precedente art. 26 debbono essere eseguiti presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso istituti di credito o casse di risparmio ordinarie o postali; sul documento restituito all'impresa, comprovante il deposito, deve essere inscritta, da parte dell'Istituto depositario, la dichiarazione del vincolo e l'obbligazione di non effettuare qualsiasi restituzione se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale".

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