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Decreto legislativo 175/1995

Art. 58 — Comunicazioni relative ai contratti

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/58parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 58. Comunicazioni relative ai contratti 1. Le imprese di cui agli articoli 52 e 54 devono trasmettere all'ISVAP, insieme al bilancio, un rendiconto tecnico concernente separatamente le attivita' svolte in regime di stabilimento e quelle svolte in regime di liberta' di prestazione di servizi, suddiviso per Stato membro e per i rami indicati al punto A) della tabella allegata, raggruppati nel modo seguente: a) infortuni e malattia (n. 1 e n. 2); b) assicurazione autoveicoli (n. 3, n. 7 e n. 10; le cifre rela- tive al ramo n. 10, esclusa la responsabilita' del vettore, debbono essere specificate); c) incendio e altri danni ai beni (n. 8 e n. 9); d) assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti (n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11 e n. 12); e) responsabilita' civile generale (n. 13); f) credito e cauzione (n. 14 e n. 15); g) altri rami (n. 16, n. 17 e n. 18). 2. Le imprese di cui al comma 1 dovranno indicare separatamente i dati relativi ai contratti di coassicurazione comunitaria concernenti rischi situati al di fuori del territorio della Repubblica. 3. Il rendiconto tecnico di cui al comma 1 va redatto secondo le disposizioni stabilite con provvedimento dell'ISVAP. 4. L'ISVAP, a decorrere dal mese successivo a quello di ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, comunica alle autorita' di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi che ne facciano richiesta l'importo aggregato dei premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, risultante dai rendiconti stessi.

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