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Decreto legislativo 175/1995

Art. 51 — Controllo dei mezzi delle imprese

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/51parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 51. Controllo dei mezzi delle imprese 1. Le imprese che esercitano attivita' assicurativa nel ramo assistenza sono soggette al controllo dell'ISVAP anche per quanto riguarda il personale e le attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui esse dispongono per far fronte agli impegni assunti. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, stabilisce, con proprio decreto i requisiti del personale e le caratteristiche delle attrezzature necessari per l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo assistenza. 3. L'ISVAP puo' richiedere alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni e i dati che ritenga utili ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, qualora personale ed attrezzature siano sottoposti a controllo anche in detti Stati. 4. L'ISVAP puo' a sua volta fornire alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri i dati e le informazioni di cui al comma 3. 5. La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del presente articolo non costituisce violazione del segreto di ufficio.

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