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Decreto legislativo 175/1995

Art. 41 — Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/41parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 41. Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza 1. Le imprese debbono comunicare, a richiesta dell'ISVAP e in via non sistematica, le tariffe, le condizioni generali e speciali di polizza e i documenti, formulari e stampati da esse utilizzati, nelle relazioni con i contraenti. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le imprese autorizzate ad esercitare assicurazioni obbligatorie debbono comunicare all'ISVAP, prima della loro applicazione, le relative condizioni generali e speciali di polizza. 3. La comunicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2 non costituisce per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attivita'.

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