Decreto legislativo 175/1995
Art. 39 — Quota di garanzia
Art. 39. Quota di garanzia 1. Il terzo del minimo del margine di solvibilita' costituisce la quota di garanzia. 2. Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 12, tale quota non puo', in nessun caso, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente agli importi seguenti: a) 1.400.000 unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo indicato al numero 14 del punto A) della tabella allegata e l'ammontare dei premi o dei contributi per il ramo suddetto ha superato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'importo di 2.500.000 unita' di conto europee oppure il 4 per cento dell'ammontare totale dei premi o dei contributi; b) 400.000 unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13 e 15 del punto A) della tabella allegata, ovvero se concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo indicato al numero 14 del punto A) della tabella allegata, nel caso che non si applichi la disposizione di cui alla lettera a); c) 300.000 unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della tabella allegata; d) 200.000 unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della tabella allegata. 3. Qualora l'autorizzazione comprenda piu' rami di assicurazione si ha riguardo per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto l'importo piu' elevato. 4. L'impresa autorizzata all'esercizio del ramo indicato al numero 14 del punto A) della tabella allegata, tenuta ad elevare la quota di garanzia a 1.400.000 unita' di conto europee ai sensi del comma 2, lettera a), ha a disposizione: a) un termine di tre anni per raggiungere l'importo di 1.000.000 unita' di conto europee; b) un termine di cinque anni per raggiungere l'importo di 1.200.000 unita' di conto europee; c) un termine di sette anni per raggiungere l'importo di 1.400.000 unita' di conto europee. 5. I termini indicati al comma 4 iniziano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui si realizzano le condizioni previste dal comma 2, lettera a).
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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