Decreto legislativo 175/1995
Art. 30 — Quote massime
Art. 30. Quote massime 1. Ciascuna impresa non puo' investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per piu' del: a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in un singolo terreno o fabbricato o in piu' terreni o fabbricati, ancorche' detenuti tramite societa' immobiliari sufficientemente vicini, tali da poter essere considerati come un unico investimento; b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale nei seguenti attivi complessivamente considerati: 1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, titoli, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della societa' emittente; 2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorita' statale, regionale o locale, o da un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o piu' Stati membri. Il limite sopra indicato puo' essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe piu' del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa piu' del 5 per cento dei suoi attivi; c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, in altri titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato. 2. Ferme le disposizioni di cui al comma 1, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento disposizioni piu' dettagliate sui limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi, nonche' sui criteri di investimento negli attivi stessi. Dette disposizioni debbono essere formulate in aderenza ai seguenti principi: a) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da garantire che non vi sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore di investimento o da un investimento specifico; b) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza; c) in caso di attivi a copertura di un investimento in una societa' controllata si deve tener conto, per l'applicazione delle regole e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dalla societa' controllata; d) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente; e) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, si puo' tener conto, per l'applicazione delle regole e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento puo' essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprieta' esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorita' locali e le sue attivita', per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorita' locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorita' locali; f) non puo' essere imposto alle imprese di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi. 3. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2, l'ISVAP adotta criteri piu' restrittivi per l'utilizzo ai fini della copertura delle riserve tecniche dei seguenti attivi: a) quote di organismi di investimento comune in valori mobiliari (OICVM) non coordinati ai sensi della direttiva n. 85/611/CEE e di altri fondi di investimento diversi dagli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva; b) titoli non negoziati su un mercato regolamentato; c) titoli, obbligazioni ed altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona A) ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, o i cui emittenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro. 4. In circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via temporanea, deroghe alle disposizioni stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i principi di cui all'art. 27, comma 1. 5. L'ISVAP puo' portare al 40 per cento il limite di cui al comma 1, lettera b), per le obbligazioni emesse da un ente creditizio avente la sede legale in uno Stato membro, quando ricorrano le seguenti condizioni: a) l'ente sia soggetto, in virtu' di legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni; b) le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni siano investite, in conformita' alla legge di detto Stato membro, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validita' delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e siano destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente. Note all'art. 30: - La direttiva 85/611/CEE e' pubblicata in GUCE L 375 del 31 dicembre 1985. - Per la direttiva 89/647/CEE vedi nota all'art. 27.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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