Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 175/1995Art. 26
Decreto legislativo 175/1995

Art. 26 — Riserva per sinistri denunciati tardivamente

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/26parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 26. Riserva per sinistri denunciati tardivamente 1. Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano una riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine dell'esercizio stesso secondo i criteri che sono fissati con provvedimento dell'ISVAP. 2. Per le assicurazioni della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dall'art. 126 del presente decreto. Nota all'art. 26: - Il D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, reca il regolamento della legge 14 dicembre 1969, n. 990. L'art. 70 cosi' dispone: "Art. 70 (Modalita' per la determinazione dei sinistri avvenuti nell'esercizio). - Ai fini del calcolo della riserva sinistri si considerano come sinistri avvenuti in un determinato esercizio tutti i sinistri verificatisi nell'esercizio stesso qualunque sia la data della denuncia. Per i sinistri non ancora denunciati entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, si procedera' ad una stima del numero e degli importi dei sinistri stessi da imputare a riserva sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti e dei costi medi dei sinistri denunciati nell'esercizio. Il risultato di detta stima deve essere comunicato al conto consortile nei termini previsti per l'immissione dei dati indicati alla lettera f) dell'art. 52".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 175/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 25 Art. 27 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.