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Decreto legislativo 175/1995

Art. 24 — Riserva di compensazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/24parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 24. Riserva di compensazione 1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito debbono anche costituire una riserva di compensazione, destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica nel ramo credito alla fine di ciascun esercizio. 2. La riserva di compensazione deve essere costituita accantonando annualmente un importo pari al 75 per cento dell'eventuale eccedenza tecnica realizzata nel ramo credito, sino a quando l'accantonamento non abbia raggiunto il 150 per cento dell'ammontare piu' elevato dei premi del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. L'accantonamento annuale non puo' comunque essere superiore al 12 per cento dei premi dell'esercizio di riferimento. 3. I premi di cui al comma precedente sono quelli lordi, dedotte soltanto le imposte e le tasse a carico degli assicurati. 4. Nel caso che il rapporto sinistri a premi dell'esercizio risulti pari o superiore al 120 per cento, le imprese possono utilizzare l'accantonamento corrispondente alla riserva di compensazione anche in misura ridotta, ma comunque non inferiore ai limiti dell'importo determinato mediante l'applicazione sulle somme che risultano accantonate all'inizio dell'esercizio delle aliquote indicate nella seguente tabella in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso: Rapporto sinistri Percentuali a premi (per cento) di utilizzo -- -- 120 90 125 85 130 80 135 75 140 70 145 65 150 e rapporto superiore 60

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