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Decreto legislativo 175/1995

Art. 22 — Obbligo di gestione distinta per le imprese autorizzate ad esercitare anche i rami vita e capitalizzazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/22parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 22. Obbligo di gestione distinta per le imprese autorizzate ad esercitare anche i rami vita e capitalizzazione 1. Le imprese di cui all'art. 20 debbono tenere per ciascuna delle due attivita' una gestione distinta secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo vita.

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