Decreto legislativo 175/1995
Art. 20 — Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e capitalizzazione
Art. 20. Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e capitalizzazione 1. Le imprese di cui al presente titolo, che hanno limitato il proprio oggetto sociale all'attivita' nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata, e che intendono esercitare anche le attivita' rientranti nei rami indicati nel punto A) della Tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita, debbono essere a cio' autorizzate in conformita' a quanto disposto da detto decreto. 2. In aggiunta al capitale minimo di cui al precedente art. 12, le imprese di cui al comma 1 debbono possedere il capitale sociale minimo di cui al decreto legislativo vita.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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