Decreto legislativo 175/1995
Art. 139 — Cessione dei rischi in riassicurazione
Art. 139. Cessione dei rischi in riassicurazione 1. L'ISVAP puo' non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilita', della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilita' delle imprese riassicuratrici.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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