Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 175/1995Art. 13
Decreto legislativo 175/1995

Art. 13 — Quote ed azioni delle societa' cooperative di assicurazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/13parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 13. Quote ed azioni delle societa' cooperative di assicurazione 1. Il limite individuale per le quote o le azioni delle societa' cooperative costituite per l'esercizio delle attivita' previste al punto A) della tabella allegata non puo' eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127. Note all'art. 13: - Il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, reca provvedimenti per la cooperazione. L'art. 24, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, cosi' recita: "Art. 24. - Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a lire due milioni, ne tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le co- operative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e di quattro milioni. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non puo' essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire ventimila. Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'art. 2532 del codice civile. Per esse resta sempre pero' in vigore il limite massimo di cinque voti indicati nell'articolo predetto".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 175/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 12 Art. 14 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.