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Decreto legislativo 175/1995

Art. 121 — Infrazioni al principio di reciprocita'

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/121parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 121. Infrazioni al principio di reciprocita' 1. L'ISVAP, informa la Commissione delle difficolta' incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attivita' e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. 2. Su decisione della Commissione, l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 120, comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni saranno negate qualora le decisioni della Commissione siano prorogate dal Consiglio della Unione europea. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nell'Unione europea, ne' all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione. 4. L'ISVAP, informa la Commissione, a sua richiesta: a) di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa presentata da imprese di nuova costituzione controllate da altre imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo; b) di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica. Nota all'art. 121: - Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi nota all'art. 42. L'art. 10, comma 5, cosi' recita: "5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocita' di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione".

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