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Decreto legislativo 175/1995

Art. 108 — Condizioni di esercizio dei rami vita e capitalizzazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/108parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 108. Condizioni di esercizio dei rami vita e capitalizzazione 1. Le imprese che esercitano esclusivamente i rami infortuni e malattia e che sono autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni sulla vita di cui all'allegato I del decreto legislativo vita debbono conformarsi nell'esercizio delle stesse a quanto stabilito dal predetto decreto, fermo restando quanto previsto agli articoli 22, 72 e 78.

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