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Decreto legislativo 175/1995

Art. 103 — Calcolo del margine di solvibilita' e della quota di garanzia

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/103parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 103. Calcolo del margine di solvibilita' e della quota di garanzia 1. Le imprese di cui al presente titolo debbono disporre, per la loro sede secondaria, di un margine di solvibilita' costituito secondo le disposizioni degli articoli 33, comma 2, e seguenti, in quanto applicabili. 2. Il margine di solvibilita' e' calcolato in conformita' a quanto disposto dagli articoli 35 e seguenti, avuto riguardo all'attivita' svolta dalla sede secondaria. 3. Il terzo del minimo del margine di solvibilita' costituisce la quota di garanzia. Tale quota non puo' essere inferiore alla meta' dell'importo previsto dall'art. 39 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione, rilasciata all'impresa a norma dell'art. 93. 4. Le attivita' costitutive del margine di solvibilita' debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri. 5. La disposizione del comma 1 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le quali sono soggette a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalla autorita' di controllo di uno di questi Stati, ai sensi dell'art. 104.

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