Decreto legislativo 174/1995
Art. 88 — Vigilanza
Art. 88. Vigilanza 1. Le sedi secondarie delle imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2, 3 e 4.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 174/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.