Decreto legislativo 174/1995
Art. 83 — Programma di attivita'
Art. 83. Programma di attivita' 1. Il programma di attivita' deve indicare: a) i rischi e le obbligazioni che l'impresa intende assumere; b) gli elementi patrimoniali che costituiscono l'importo minimo della quota di garanzia; c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonche' i mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui l'impresa dispone nel territorio della Repubblica, in misura non superiore alla meta' di quella stabilita dall'ISVAP ai sensi dell'art. 10, comma 5; d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati. 2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui all'art. 12, comma 2, e ad esso deve essere allegata la relazione tecnica di cui all'art. 13. 3. Debbono essere allegati altresi' i bilanci relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi gia' chiusi.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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