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Decreto legislativo 174/1995

Art. 81 — Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/81parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 81. Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica 1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attivita' in- dicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I debbono essere autorizzate dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all'art. 7, comma 2. 2. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata alle imprese che nello Stato di origine sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le attivita' di cui al comma 1 e quelle indicate al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, salvo quanto previsto all'art. 86. 3. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito dei poteri previsti dall'art. 69, comma 1, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 4, lettera b) del presente articolo. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nello stesso art. 69, comma 1. 4. L'impresa deve inoltre dare prova: a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate dall'art. 5 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione; b) di possedere nel territorio della Repubblica attivita' per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'art. 90 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla meta' del suddetto importo minimo. 5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42, comma 3. 6. Per il vincolo delle attivita' depositate a titolo di cauzione ai sensi del comma 4, lettera b) del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Nota all'art. 81: - Per il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, vedi nota all'art. 50.

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